STATUTO SOCIALE

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede, guidone sociale


E’ costituita, in forma di Associazione Sportiva, l’Associazione denominata “Società Nautica Grignano Associazione Sportiva Dilettantistica”, in forma abbreviata S.N.G. a.s.d., con sede in Grignano Trieste, Riva Massimiliano e Carlotta, 2. Il Guidone sociale è a forma di triangolo, bordato blu, con due triangoli interni, rispettivamente di colore bianco il superiore e di colore verde l’inferiore. La scritta S.N.G. è posta all’interno del triangolo bianco ed è di colore nero. I Soci sono tenuti a issare il guidone sociale durante le uscite in mare e in tutte le manifestazioni sportive.

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 – Durata Art. 3 – Scopi

L’Associazione si impegna a conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I. e alle Federazioni sportive cui risulta affiliata, adeguando il proprio Statuto ed i propri regolamenti a quanto stabilito dai predetti organismi.

L’Associazione, apartitica, apolitica, aconfessionale, indipendente e senza fine di lucro, ha lo scopo di promuovere la cultura e la didattica della navigazione da diporto, l’attività velica, la pesca sportiva ed ogni altra attività connessa con gli sport nautici, con particolare riguardo alle seguenti attività:

3.0) promuovere la cultura della legalità, della sicurezza e della salvaguardia della salute delle persone nelle attività nautiche del diporto e della pesca, nonché nella gestione in mare ed in terra delle imbarcazioni;

3.0.1) aderire e sostenere le Federazioni Sportive aderenti al CONI, dedicate agli sport del mare ed acque interne, concorrendo alle attività da queste promosse;

3.1)  organizzare corsi di vela e di pesca;

3.2)  promuovere ed organizzare manifestazioni sportive in genere;

3.3)  gestire e mantenere gli ormeggi negli specchi acquei in concessione, con esplicita esclusione della custodia dei mezzi nautici in essi posizionati;

3.4)  progettare, acquistare, costruire, alienare, gestire impianti ed attrezzature sportive e richiedere alle Autorità competenti concessioni demaniali;

3.5)  gestire e mantenere la sede sociale, gli spazi di servizio e gli impianti relativi, nonché piazzali, banchine, moli e impianti di sollevamento, garantendo quanto previsto dalle specifiche concessioni;

3.6)  organizzare manifestazioni culturali, ricreative, intrattenimenti, feste sociali ed altre iniziative volte a favorire l’aggregazione sociale, aperte ai Soci, familiari e soggetti terzi. E’ altresì caratterizzata dalla democraticità, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall’elettività delle cariche associative; l’Associazione ha altresì finalità di protezione civile, di mutuo soccorso e di sostegno ad attività rivolte verso soggetti diversamente abili.

Art. 4 – Soci

Sono Soci le persone fisiche interessate alla nautica che ne abbiano fatto domanda approvata dal Consiglio Direttivo. I Soci sono collocati nelle seguenti categorie:

4.1)  Ordinari: Soci che hanno diritto di voto in Assemblea ed a ricoprire cariche sociali;

4.2)  Onorari: Soci Ordinari a cui è stato conferito a vita dall’Assemblea il titolo di “Socio Onorario”;

l’Assemblea inoltre, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà nominare Presidente Onorario dell’Associazione anche il Socio che abbia rivestito la carica di Presidente ed abbia portato  speciali riconoscimenti all’Associazione;

4.3)  Anziani: Soci Ordinari che abbiano raggiunto l’età di anni 75 e di anni 25 di affiliazione all’Associazione.

– Allievi: Giovani di ambo i sessi fra gli 8 ed i 18 anni. Sono ammessi a svolgere in seno alla Società attività nautiche disciplinate da norme regolamentari. Al compimento del 18° anno di età, gli Allievi possono chiedere l’ammissione a soci con la sola firma di presentazione del responsabile delle attività sportive e senza il pagamento della buona entrata, purché abbiano svolto attività agonistiche almeno nei due anni precedenti.

Art. 5 -Ammissione dei Soci ordinari e allievi

Chi intende diventare Socio Ordinario od Allievo deve presentare motivata domanda al Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite dal Regolamento Interno. In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà legale che rappresenta il minore a tutti gli effetti. Il Consiglio Direttivo delibererà al riguardo e le relative delibere sono inappellabili.

Al momento dell’ammissione, il Socio Ordinario dovrà pagare il canone sociale e la quota di buona entrata e quant’altro deliberato dall’Assemblea.

Art. 6 – Diritti dei Soci

L’adesione all’Associazione comporta per tutti i Soci Ordinari, in regola con il pagamento dei canoni e dei contributi sociali e non soggetti a provvedimento di sospensione in corso, il diritto di voto nell’Assemblea. Tutti i Soci hanno diritto a:

6.1)  usufruire della Sede sociale e delle attrezzature sociali nei limiti e nei modi disposti dal Regolamento Interno;

6.2)  ricoprire cariche sociali spetta a tutti i Soci Ordinari, Onorari e Anziani;

6.3)  partecipare alle attività sportive e alle altre iniziative promosse dall’Associazione.

I Soci possono ottenere l’assegnazione di un ormeggio per l’imbarcazione o il natante di loro proprietà, nei limiti delle disponibilità degli ormeggi dell’Associazione secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 7 -Doveri dei Soci


Tutti i Soci devono tenere nei confronti dell’Associazione, dei suoi Organi Sociali e degli altri Soci, un comportamento improntato a collaborazione e disponibilità, con la sollecitudine e la franchezza tipica della gente di mare. In particolare i Soci devono:


7.1) rispettare le norme dello Statuto e le norme del Regolamento Interno nonché le delibere e le direttive adottate dagli organi dell’Associazione;

7.2) associarsi ad una delle Federazioni alle quali l’Associazione è affiliata e rispettarne statuti e regolamenti; 7.3) tenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sia in riferimento all’attività sociale sia in riferimento all’attività sportiva;

7.4) iscrivere la proprie imbarcazione nel registro dell’Associazione e battere il guidone sociale;

7.5) comunicare al Consiglio Direttivo le eventuali adesioni ad altre società nautiche entro 30 giorni dallamedesima adesione;

7.6) provvedere al pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea nell’ambito delle rispettive competenze; 7.7) tutelare il buon nome dell’Associazione.

 

Art. 8 – Sanzioni disciplinari

I Soci che trasgrediscano ai loro doveri possono essere assoggettati, con delibera del Consiglio Direttivo, alle seguenti sanzioni disciplinari:

8.1)  Ammonizione verbale

8.2)  Ammonizione scritta

8.3)  Sospensione

8.4)  Espulsione.

Il Socio colpito da sanzione potrà ricorrere avverso la stessa dinanzi al Collegio dei Probiviri entro trenta (30) giorni dalla comunicazione del provvedimento.

 

Art. 9 -Perdita dello status di Socio

La qualità di Socio si perde per decesso, per dimissioni, per espulsione per morosità nel pagamento del canone sociale e/o dei contributi stabiliti dall’Assemblea, per espulsione disciplinare e per lo scioglimento dell’Associazione.

9.1) Qualora la qualità di Socio venga perduta per decesso, transitano all’erede diretto le obbligazioni connesse con l’eventuale ormeggio concesso al de cuius, purché esso erede sia Socio oppure venga accolto come tale su domanda presentata entro tre mesi dal decesso.

9.2) Le dimissioni possono essere rassegnate dal Socio in regola con il pagamento delle quote e dei contributi sociali per l’anno in corso mediante comunicazione scritta da recapitarsi al Consiglio Direttivo. Nei confronti del Socio dimissionario in mora, il Consiglio Direttivo darà corso alla procedura di espulsione di cui al successivo capoverso.

9.3) L’espulsione per morosità dovrà esser deliberata dal Consiglio Direttivo decorso vanamente il termine ultimo fissato per il pagamento dei canoni e dei contributi sociali ai sensi del Regolamento Interno e, in ogni caso, trascorsi giorni 90 dalla costituzione in mora del Socio da effettuarsi mediante lettera raccomandata a.r. da parte dell’Economo. Resta facoltà del Consiglio Direttivo di procedere al recupero coattivo dei crediti vantati dall’Associazione nei confronti del Socio espulso.

9.4) I Soci espulsi non potranno essere riammessi.

9.5) I Soci sottoposti a procedimento penale dall’Autorità giudiziaria potranno, con provvedimento del Consiglio Direttivo, essere sospesi, in via di autotutela, da ogni attività sociale fino all’esito del giudizio.

Art. 10 – Canone sociale


I Soci Ordinari sono tenuti al pagamento del canone sociale e dei contributi associativi deliberati dall’Assemblea ordinaria e secondo le modalità e la tempistica stabilite. L’Assemblea provvederà altresì a determinare una riduzione del canone per i Soci Allievi e per i Soci Ordinari Anziani. Il Canone sociale non è dovuto dai Soci Onorari.
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno sociale in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione a parte dei nuovi Soci. Il Socio dimissionario o che comunque cessi di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.

ART. 11 – Patrimonio


Il patrimonio sociale è costituito da:

11.1) contributi volontari dei soci;

11.2) quote di ammissione;

11.3) quote annue determinate dall’Assemblea dei Soci;

11.4) contributi da parte di enti pubblici e/o privati;

11.5) donazioni e lasciti;

11.6) beni mobili ed immobili che a qualunque titolo pervenissero all’Associazione.

Durante la vita dell’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 12 – Esercizio sociale

L’esercizio sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 13 – Bilancio

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo che dovranno essere redatti sulla base dei principi civilistici di bilancio e portati all’approvazione dell’Assemblea, corredati dalla relazione dello stesso Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. Il rendiconto consuntivo, il bilancio preventivo, la relazione del Consiglio Direttivo e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, dovranno essere depositate in sede a disposizione dei Soci che vorranno prenderne visione almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

Art. 14 -Organi sociali

Tutte le cariche Sociali, dal punto 14.2) al punto 14.5) sono elettive. Possono candidarsi tutti i Soci Ordinari, in regola con i versamenti dei canoni e non colpiti da provvedimento disciplinari al momento della candidatura. Non può candidarsi o comunque essere eletto negli Organi Sociali più di un componente di ciascun nucleo familiare. Non possono inoltre candidarsi alle cariche negli Organi Sociali i Soci che siano portatori di interessi confliggenti, anche in via meramente potenziale, con quelli dell’Associazione. Ove un conflitto di interessi dovesse sorgere, successivamente all’assunzione della carica da parte del Socio, in uno degli Organi Collegiali, il Consiglio Direttivo con propria deliberazione segnalerà quanto emerso al Collegio dei Probiviri che, in esito di apposita istruttoria di merito, deciderà con provvedimento inappellabile l’eventuale decadenza dall’incarico. Potrà altresì stabilire, a fronte di conflitto che risulti limitato nel tempo e nel merito, la temporanea sospensione dalla carica del Socio nonché le modalità della sua surroga pro tempore, sino all’esaurirsi del casus di conflitto. Nel caso in cui il conflitto di interesse dovesse riguardare il Collegio dei Probiviri, la procedura di cui sopra verrà attivata dagli stessi Probiviri estranei al conflitto.

L’ Organo di Vigilanza, di cui al punto 14.6) sarà costituito da un solo componente, scelto dal Consiglio Direttivo tra i Soci disponibili e di adeguate competenze, ovvero scelto all’ esterno della Società. Della sua nomina verrà data comunicazione ai Soci con pubblicazione all’ Albo.

Sono Organi sociali dell’Associazione:

14.1) L’Assemblea dei Soci

14.2) Il Consiglio Direttivo

14.3) Il Presidente

14.4) Il Collegio dei Revisori dei Conti

14.5) Il Collegio dei Probiviri

14.6) L’Organo di Vigilanza.

Art. 15 – Assemblea


L’Assemblea rappresenta la totalità dei Soci e le sue delibere prese a norma del presente Statuto vincolano tutti i Soci

Art. 16 – Assemblea Ordinaria


L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata, a cura del Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno entro e non oltre il 31 Marzo per discutere e deliberare su:

16.1) la relazione del Presidente sull’attività svolta e sull’attività da intraprendere;

16.2) l’approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo;

16.3) la fissazione del canone Sociale, della quota di buona entrata e degli altri contributi necessari all’attività sociale;

16.4) la nomina delle cariche sociali allo scadere di ogni triennio;

16.5) tutti gli argomenti che saranno sottoposti alla sua approvazione secondo l’ordine del giorno della convocazione.


Art. 17 – Assemblea Straordinaria


Le Assemblee Straordinarie sono convocate a cura del Presidente su delibera del Consiglio Direttivo per deliberare sugli argomenti indicati dal Consiglio medesimo. L’Assemblea viene inoltre convocata sempre a cura del Presidente quando ne facciano richiesta, con indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo o tanti Associati che siano titolari almeno di 1/10 (un decimo) dei voti spettanti a tutti gli associati nonché per gli adempimenti previsti dalla legge.


Art. 18 – Convocazione


L’Assemblea tanto Ordinaria che Straordinaria sarà convocata a mezzo avviso contenente l’indicazione di luogo, ora ed ordine del giorno, firmato dal Presidente o dal Vice Presidente, da inviarsi ai Soci a mezzo lettera semplice ovvero a mezzo fax o posta elettronica, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea; l’avviso stesso sarà inoltre affisso presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea. Nell’avviso dovrà essere indicata anche l’eventuale seconda convocazione che potrà avere luogo trascorsa almeno mezz’ora dalla prima.


Art. 19 – Validità


L’Assemblea Ordinaria potrà riunirsi anche fuori della sede dell’Associazione purché in Trieste e sarà valida:

19.1) in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;

19.2) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.


L’Assemblea Straordinaria potrà riunirsi anche fuori della sede dell’Associazione purché in Trieste e sarà valida:

19.3) in prima convocazione quando sia presente o rappresentata 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto al voto;

19.4) in seconda convocazione quando sia presente o rappresentata 1/5 ( un quinto) dei Soci aventi diritto al voto.


Art. 20 – Deliberazioni


Le delibere sono normalmente prese, con votazioni in maniera palese per alzata di mano, a maggioranza semplice dei voti dei Soci presenti o rappresentati nell’Assemblea; le nomine delle cariche sociali saranno invece prese con votazioni per scheda segreta. Nel caso in cui avvengano votazioni per scheda segreta, sarà formato un Comitato Elettorale, i cui componenti fungeranno da scrutatori. In caso di malattia o di altro impedimento, i soci assenti potranno farsi rappresentare nell’Assemblea soltanto da altri Soci mediante deleghe scritte. Ogni Socio non potrà, comunque, rappresentare più di un socio.


Art. 21-Presidente dell’Assemblea


L’Assemblea è presieduta normalmente dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua vece dal Vice Presidente; in assenza dei predetti o su richiesta della maggioranza dei presenti da persona designata dall’Assemblea. ll Segretario dell’Assemblea sarà il Segretario del Consiglio Direttivo o un’altra persona designata dal Presidente. Le deliberazioni devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e raccolto in apposito registro. Qualora l’Assemblea assuma carattere elettivo, dovrà costituirsi il Comitato elettorale. Il Comitato elettorale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, eletti dall’Assemblea fra i Soci, elegge il proprio Presidente e delibera a maggioranza. I membri del Comitato elettorale fungono da scrutatori nelle votazioni a scheda segreta dell’Assemblea dei soci. In caso di contestazione, la questione sarà immediatamente devoluta al Collegio dei Probiviri che deciderà con provvedimento inappellabile.

Art. 22 -Consiglio Direttivo


L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 7 (sette) Soci Ordinari, eletti dall’Assemblea, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Per la carica di Presidente l’ esercizio della stessa viene limitato a due soli mandati consecutivi. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, per iniziativa e sotto la presidenza protempore del Consigliere più anziano di età, provvederà ad eleggere al suo interno il Presidente, il Vice Presidente , il Segretario-Economo e potrà altresì stabilire l’attribuzione di deleghe specifiche ai Consiglieri, in ragione delle necessità e delle attività che intende porre in essere. Sarà comunque facoltà del Consiglio Direttivo di deliberare, per gravi e motivate ragioni, la revoca e la riassegnazione degli incarichi al suo interno. Venendo a cessare dalla carica, prima della scadenza del Consiglio uno o più componenti il Consiglio Direttivo, questi saranno sostituiti mediante cooptazione dei soci-candidati Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero dei voti da parte dell’Assemblea, indipendentemente dalle eventuali indicazioni di incarico. Se non fosse possibile reintegrare il Consiglio Direttivo per carenza di Soci-candidati ovvero se venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri sarà convocata l’Assemblea dei Soci perché provveda all’integrazione del Consiglio Direttivo medesimo ovvero alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

E’ fatto divieto agli amministratori di ricoprire cariche analoghe in altre società o associazioni sportive dilettantistiche, secondo il disposto di cui all’art. 90, Legge 289/2002 e succ. modificazioni di cui alla legge 128/2004.


Art. 23 – Riunione del Consiglio Direttivo


Il Consiglio Direttivo sarà convocato dal Presidente o in sua assenza e/o impedimento dal Vice Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su domanda della maggioranza dei Consiglieri. L’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno dovrà essere comunicato almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Le riunioni saranno valide purché sia presente almeno la metà più uno dei componenti. Delle riunioni del Consiglio Direttivo sarà redatto, a cura del Segretario, apposito verbale che verrà conservato in un Registro. Le determinazioni del Consiglio assumono immediata vigenza, in forma di deliberazioni, individuate dalla data della riunione in cui furono assunte e da un numero progressivo, e rese pubbliche mediante affissione all’Albo Sociale, nel rispetto dei limiti disposti dalla vigente normativa sulla tutela della privacy. Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono invitati anche i Revisori dei Conti, senza diritto di voto, affinché possano esprimersi su quanto di loro competenza.


Art. 24 – Poteri del Consiglio Direttivo


Al Consiglio Direttivo spettano i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione nell’ambito dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni dell’Assemblea; in particolare la stipula di mutui o di contratti aventi ad oggetto diritti reali, dovranno previamente essere autorizzati dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo potrà nominare tra tutti gli associati gruppi di lavoro o Comitati per la realizzazione di singole iniziative, determinandone le funzioni. Le delibere del Consiglio Direttivo, validamente costituito, saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti, con voto palese o a scheda segreta. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevarrà il voto del Presidente, nelle votazioni segrete la parità comporterà il rigetto della proposta.


Art. 25 – Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente


Il Presidente, in qualità di legale rappresentante, rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, sottoscrive i bilanci preventivi e consuntivi e tutti i documenti ufficiali dell’Associazione, può delegare, previa delibera del Consiglio Direttivo, altri Consiglieri per lo svolgimento di singole funzioni relative ai vari incarichi. In assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno svolte dal Vice Presidente. La firma del Vice Presidente fa piena prova nei confronti dei terzi dell’assenza o impedimento del Presidente.


Art. 26 – Attribuzioni del Segretario-Economo


Il Segretario Economo sovrintende al personale amministrativo, provvede al disbrigo della corrispondenza, alla tenuta ed alla conservazione dei libri sociali e del registro protocollo, compila i verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, compila e tiene aggiornato lo schedario dei Soci, predispone, su indicazione del Presidente l’ordine del giorno per le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, verifica e provvede al pagamento delle spese ed alle riscossioni delle entrate, procede alla redazione della bozza del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo da sottoporre al vaglio dell’Assemblea, previa delibera da parte del Consiglio Direttivo. E’ responsabile della cassa e ne depositerà le eccedenze su conti aperti presso l’istituto di credito designato dal Consiglio stesso; vigila sul regolare pagamento dei contributi e dei canoni sociali e provvede a costituire in mora i Soci inadempienti.

Art. 27 – Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, eletti dall’Assemblea fra i Soci che vantino, ove possibile, esperienze nel campo contabile – amministrativo anche senza essere iscritti all’Albo professionale. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Per la carica di Presidente l’ esercizio della stessa viene limitato a due soli mandati consecutivi. Alla prima riunione, il Collegio elegge tra i componenti effettivi la figura del Presidente. Il Collegio delibera a maggioranza e delle decisioni viene redatto verbale sull’apposito registro. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un revisore, subentrano i supplenti in ordine di numero di preferenze riportate nell’Assembla dei Soci.

Art. 28 – Attribuzioni del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve provvedere al controllo dell’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Associazione, affinché essa avvenga secondo quanto approvato dall’Assemblea col bilancio di previsione. Deve inoltre vigilare sulla conformità della gestione alle norme di legge e allo Statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità, della corrispondenza delle spese nei limiti previsti dal bilancio preventivo, ovvero sul verificarsi delle condizioni straordinarie che ne consentono deroga, nonché della regolarità del bilancio consuntivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve procedere con frequenza almeno trimestrale ad una verifica di cassa e possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. Essi partecipano, collegialmente o singolarmente alle riunioni del Consiglio Direttivo e vi svolgono le funzioni di controllo sopra individuate relativamente ai punti trattati dal Consiglio.

Art. 29 – Composizione del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, eletti dall’Assemblea, fra i Soci scelti, ove possibile, tra soggetti che vantino esperienze in campo giuridico e/o societario. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Per la carica di Presidente l’ esercizio della stessa viene limitato a due soli mandati consecutivi. Alla prima riunione, il Collegio elegge tra i membri effettivi la figura del Presidente. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza e delle decisioni viene redatto parere, consegnato e custodito negli atti societari. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un Proboviro, subentrano i supplenti in ordine di numero di preferenze riportate nell’Assembla dei Soci.

Art. 30 – Attribuzioni del Collegio dei Probiviri

Sulle controversie, per fatti inerenti all’Associazione, che dovessero insorgere fra i Soci ovvero fra l’Associazione ed i Soci deciderà, in prima istanza, il Consiglio Direttivo; in seconda istanza, nel caso in cui i Soci non si ritenessero soddisfatti dalle decisioni del Consiglio Direttivo, potranno presentare, entro 30 giorni, istanza motivata al Collegio dei Probiviri che decideranno in merito con parere inappellabile.

Il Collegio dei Probiviri ha altresì competenza esclusiva a decidere sulle questioni inerenti l’Art. 14 del presente Statuto nonché sulle violazioni disciplinari di singoli membri del Consiglio Direttivo, previa delibera e segnalazione del Consiglio stesso.
Nello svolgimento dei suoi compiti, il Collegio dei Probiviri, ricercherà, ove possibile, una amichevole composizione delle controversie avendo comunque riguardo alla tutela dell’interesse generale dell’Associazione.

Art. 30/BIS – Attribuzioni dell’Organo di Vigilanza

L’ Organo di Vigilanza, in staff con il Consiglio Direttivo, opererà l’ azione di controllo sulla corretta applicazione da parte di Soci ed Organi Societari relativamente alle norme di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, sulla corretta applicazione dei termini di Concessione e delle norme Statutarie e regolamentari laddove le stesse potessero dar luogo a rischi d’ infrazione alle norme contenute nel D.Lgs. 231/2001.

Segnalerà le infrazioni rilevate al Consiglio che interverrà nei confronti dell’infrattore con le modalità previste al precedente art. 8.

Art. 31 – Modifica dello Statuto e scioglimento dell’Associazione

La modifica dello Statuto dell’Associazione dovrà essere deliberata dall’Assemblea Straordinaria con le maggioranze previste all’art. 19. Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria con la maggioranza di almeno 3⁄4 (tre quarti) dei Soci. L’Assemblea nominerà uno o più liquidatori scelti anche fra i non Soci, determinandone i poteri. Qualsiasi sia la causa di scioglimento, il patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità sportiva analoga, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 32 – Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni degli Statuti e dei Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali a cui l’Associazione è affiliata e in subordine alle norme del Codice Civile. Tutte le cariche previste dal presente Statuto sono gratuite. Il Consiglio Direttivo tuttavia stabilirà misure e modalità di rimborso delle spese effettivamente sostenute nell’adempimento di incarichi per conto dell’Associazione.

Art. 33 – Regolamenti

Il Consiglio Direttivo predisporrà i regolamenti di esecuzione del presente Statuto (Regolamento Interno), che verrà sottoposto per l’approvazione all’Assemblea Ordinaria dei Soci. In caso di motivata urgenza, resterà facoltà del Consiglio Direttivo apportare modifiche ai predetti regolamenti che dovranno essere portate per la ratifica alla prima Assemblea dei Soci.

Disposizioni transitorie e finali

I– I nuovi regolamenti di esecuzione di cui al presente Statuto, dovranno essere affissi all’Albo sociale ed inoltrati ai soci entro 15 giorni dalla loro approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

II – A decorrere dal quindicesimo giorno seguente all’affissione, il Consiglio Direttivo potrà applicare, in via interinale, i nuovi regolamenti di esecuzione.

III – Nell’applicazione dei nuovi regolamenti, resteranno comunque salve le posizioni di maggior favore già acquisite dai soci in base all’applicazione dello Statuto e dei Regolamenti decaduti.

IV -Nelle more della presentazione all’Assemblea di una bozza di regolamento resta in vigore il Regolamento vigente ove non in contrasto con il presente Statuto.

V-Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello di approvazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci e annulla e sostituisce lo Statuto precedente.

Ringraziamo i nostri Sponsor

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